Da poco più di un mese è arrivato, ed ha chiuso la breve carriera
all’ACE, il nuovissimo APE –
Attestato di Prestazione Energetica. Proprio così, dal 6 giugno, in base al
decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5
giugno u.s. sono cambiate le regole sulla certificazione energetica degli edifici. In pratica l’ACE verrà
ridenominato APE e come il vecchio attestato sarà obbligatorio per tutti
gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli altri dovrà essere richiesto nel momento in cui si decide di mettere in vendita o in locazione l’immobile. Avrà l’efficacia di 10 anni, ma andrà aggiornato in caso di modifiche o ristrutturazioni che possono variare la classe energetica dell’edificio. A differenza del vecchio ACE il nuovo attestato conterrà anche consigli per migliorare la situazione energetica dell’immobile in oggetto. Nel caso in cui l’immobile sarà già provvisto dell’ACE conforme alla direttiva 2002/91/CE, non sarà obbligatorio provvedere a far stilare il nuovo APE. Inoltre la normativa esonera una serie di edifici o monumenti protetti per i quali non sarà obbligatorio: edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; luoghi di culto e attività religiose; fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Arriviamo ora alle sanzioni che prevede il decreto, nel caso di offerta di vendita o di locazione. Per gli immobili pubblicizzati sui mezzi di comunicazione commerciali e sprovvisti dell’indice di prestazione energetica e quindi la conseguente classe corrispondente, la normativa prevede, per il responsabile dell’annuncio, una sanzione amministrativa non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 3.000,00. Quest’ultima disposizione è molto importante in quanto in passato non era prevista nessuna sanzione a livello nazionale, lasciando alle Regioni la possibilità di legiferare a riguardo. Mentre la sanzione che spetterà al proprietario che non provvederà a dotare il suo immobile dell’APE sarà, in caso di vendita non inferire ad € 3.000,00 e non superiore ad € 18.000,00 mentre in caso di locazione non inferiore ad € 300,00 e non superiore ad € 1.800,00.
gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli altri dovrà essere richiesto nel momento in cui si decide di mettere in vendita o in locazione l’immobile. Avrà l’efficacia di 10 anni, ma andrà aggiornato in caso di modifiche o ristrutturazioni che possono variare la classe energetica dell’edificio. A differenza del vecchio ACE il nuovo attestato conterrà anche consigli per migliorare la situazione energetica dell’immobile in oggetto. Nel caso in cui l’immobile sarà già provvisto dell’ACE conforme alla direttiva 2002/91/CE, non sarà obbligatorio provvedere a far stilare il nuovo APE. Inoltre la normativa esonera una serie di edifici o monumenti protetti per i quali non sarà obbligatorio: edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; luoghi di culto e attività religiose; fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Arriviamo ora alle sanzioni che prevede il decreto, nel caso di offerta di vendita o di locazione. Per gli immobili pubblicizzati sui mezzi di comunicazione commerciali e sprovvisti dell’indice di prestazione energetica e quindi la conseguente classe corrispondente, la normativa prevede, per il responsabile dell’annuncio, una sanzione amministrativa non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 3.000,00. Quest’ultima disposizione è molto importante in quanto in passato non era prevista nessuna sanzione a livello nazionale, lasciando alle Regioni la possibilità di legiferare a riguardo. Mentre la sanzione che spetterà al proprietario che non provvederà a dotare il suo immobile dell’APE sarà, in caso di vendita non inferire ad € 3.000,00 e non superiore ad € 18.000,00 mentre in caso di locazione non inferiore ad € 300,00 e non superiore ad € 1.800,00.
Nessun commento:
Posta un commento