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seguito riporto un interessante articolo di stampa, apparso su “Il Sole 24 Ore”
proprio oggi alla pagina 49. L’articolo riporta alcune sentenze della Corte di
Cassazione, riguardo al diritto, da parte di chi acquista un appartamento in
condominio, ad avere a disposizione…
...l’area parcheggio, ovviamente a condizione
che la stessa esista nella struttura, in caso contrario l’acquirente potrà far
valere i suoi diritti e chiedere i danni.
“Il posto auto spetta solo se previsto nel
progetto edilizio”
articolo di Edoardo Valentino
Chi compra un appartamento in condominio ha diritto
all'area parcheggio solamente se questa esiste nella struttura, altrimenti gli
spetta un risarcimento. La sentenza della seconda sezione civile della Corte di
cassazione 7065 dell' aprile 2016 è intervenuta sul caso di due fratelli, convenuti
in giudizio da un terzo condòmino, che affermava come in una compravendita tra
gli stessi essi avessero illegittimamente occupato tutta l'area parcheggio condominiale.
I due proprietari chiamati in giudizio si difendevano specificando come, in
base alle leggi, all'acquisto di un immobile in condominio un'area andasse destinata
a parcheggio esclusivo, a prescindere dalla sua pre-esistenza. La Suprema Corte
ha chiarito l'applicabilità al caso concreto della legge 765/67 che all'articolo
18 afferma che «nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
a un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione» e specifica che l'eventuale
contratto di compravendita di un immobile in condominio sprovvisto dell'area parcheggio
sarebbe stato affetto da nullità parziale. La disciplina dei parcheggi condominiali
prevede svariati oneri: in capo al venditore, quello di prevedere questa pertinenza
nel contratto di vendita (Cassazione, sentenza 5755/2004), per il costruttore del
palazzo, invece, di dotare il condominio di una serie di parcheggi di metratura
sufficiente a servire tutte le abitazioni (Cassazione, sentenza 3961/2006) e da
ultimo per la pubblica amministrazione, di effettuare un controllo sui progetti
di costruzione degli stabili e verificare se essi hanno predisposto parcheggi
sufficienti a servire le costruende unità immobiliari (Cassazione, sentenza
378/2010). In conclusione, quindi, l'acquirente ha diritto a vedersi riconosciuto
il diritto all'area parcheggio, a condizione però che essa esista, dato che,
come specifica la Cassazione «l'effettiva esistenza di uno spazio destinato a
parcheggio proporzionato alla cubatura totale dell'edificio nel provvedimento
abilitativo all'edificazione è condizione per il riconoscimento giudiziale del
diritto reale al suo uso da parte degli acquirenti delle singole unità
immobiliari del fabbricato». In caso, quindi, di mancanza dell'area non si
potrà domandare al giudice una tutela reale, ma solo risarcitoria verso il
proprio venditore, il costruttore dello stabile o addirittura verso la pubblica
amministrazione in caso si sia resa colpevole di un mancato controllo sui
progetti e abbia autorizzato la costruzione del palazzo condominiale senza le
aree parcheggio previste dalla legge.
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